Emergenza smog, le limitazioni alla circolazione
Per garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell’ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell’aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera.
Invitiamo i cittadini ad approfondire le misure in essere al fine di evitare di incorre in sanzioni, ricordando che attualemente sono in vigore le misure strutturali permanenti per ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera. In particolare, sono in vigore le limitazione della circolazione per i veicoli più inquinanti - benzina euro 0 e diesel euro da 0 a 3.
Alle limitazioni permanenti, valide tutto l'anno, si aggiungono le misure temporanee, a livello locale, al verificarsi di episodi di accumulo del livello di PM10 in atmosfera.
I. MISURE STRUTTURALI PERMANENTI PER LA LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE
A. AUTOVEICOLI EURO 0 BENZINA ED EURO 0 - 1 - 2 DIESEL Le limitazioni permanenti della circolazione per gli autoveicoli Euro 0 Benzina e Euro 0 - 1 - 2 Diesel privati e commerciali, ad esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL, si applicano: - dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, - dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) dalle ore 07.30 alle ore 19.30, - nei Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 di Regione Lombardia.
B. AUTOVEICOLI EURO 3 DIESEL A partire dal 01 ottobre 2019 le limitazioni permanenti della circolazione per gli autoveicoli Euro 3 Diesel privati e commerciali, ad esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL, si applicano:
- dal 01 ottobre al 31 dicembre 2019 e successivamente, a partire dal 2020, dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno,
- dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) dalle ore 07.30 alle ore 19.30,
- nei Comuni di Fascia 1 e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2 (Comuni di Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese).
C. MOTOCICLI E CICLOMOTORI A DUE TEMPI EURO 0 e EURO 1 Per i motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 vige il divieto di circolazione permanente su tutto il territorio regionale (tutto l'anno, 24 ore su 24). Le limitazioni per motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 1 si applicano:
- dal 01 ottobre al 31 marzo di ogni anno,
- dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) dalle ore 07.30 alle ore 19.30,
- nei Comuni di Fascia 1 di Regione Lombardia.
D. AUTOBUS DI CATEGORIA M3 DI TIPO URBANO, INTERURBANO E SUBURBANO UTILIZZATI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) EURO 0 - 1 -2 DIESEL
A partire dal 01 ottobre 2019 per gli Autobus di Categoria M3 di tipo Urbano, Interurbano e Suburbano utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL)
Euro 0 - 1 - 2 Diesel vige il divieto di circolazione permanente su tutto il territorio regionale (tutto l'anno, per tutte le giornate della settimana, festivi inclusi, 24 ore su 24).
Sono derogati e/o esclusi dal fermo della circolazione i veicoli di cui alla D.G.R. n. 2055/2019, come da schema allegato alla presente.
II. MISURE TEMPORANEE OMOGENEE PER LA LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE
Dal 01 ottobre 2019 al 31 marzo 2020:
A. 1^ LIVELLO
Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 μg/m3 per 4 giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti, entreranno in vigore le seguenti misure definite di 1^ Livello, da attivarsi entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), in aggiunta alle misure strutturali indicate al precedente punto I. :
1. estensione delle limitazioni per gli autoveicoli privati di classe emissiva fino a Euro 3 Diesel compresa in ambito urbano nelle giornate di sabato e domenica, oltre ai giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 08.30 alle ore 18.30. Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla D.G.R. n. 2055/2019 (vd. schema allegato), fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico se più restrittive;
2. estensione delle limitazioni per gli autoveicoli commerciali di classe emissiva fino a Euro 3 Diesel compresa in ambito urbano nelle giornate di sabato e domenica, oltre ai giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 08.30 alle ore 12.30. Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla D.G.R. n. 2055/2019 (vd. schema allegato), fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico se più restrittive;
3. limitazione all’utilizzo degli autoveicoli privati di classe emissiva Euro 4 Diesel in ambito urbano dalle ore 08.30 alle ore 18.30 dal lunedì alla domenica (inclusi giorni festivi). Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla D.G.R. n. 2055/2019 (vd. schema allegato), fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico se più restrittive;
4. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la Classe 3 Stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Attuativo dell’art. 290, c. 4 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;
5. divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, c. 6 bis del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
6. introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
7. divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
8. divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
9. invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
10. potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami.
B. 2^ LIVELLO
Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 μg/m3 per 10 giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti, entreranno in vigore le seguenti misure definite di 2^ Livello da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), in aggiunta alle misure strutturali indicate al precedente punto I. e a tutte le prescrizioni e divieti indicati al precedente punto II.A: 1. estensione delle limitazioni per gli autoveicoli commerciali di classe emissiva fino a Euro 3 Diesel in ambito urbano nelle giornate di sabato e domenica, oltre ai giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 08.30 alle ore 18.30. Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla D.G.R. n. 2055/2019 (vd. schema allegato), fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico se più restrittive; 2. estensione delle limitazioni per gli autoveicoli commerciali di classe emissiva Euro 4 Diesel in ambito urbano dalle ore 08.30 alle ore 12.30 dal lunedì alla domenica (inclusi giorni festivi). Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla D.G.R. n. 2055/2019 (vd. schema allegato), fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di caricoscarico se più restrittive; 3. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la Classe 4 Stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Attuativo dell’art. 290, c. 4 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii..
L’entrata in vigore delle misure di 1^ e 2^ Livello è modificata, rispetto a quanto indicato ai rispettivi punti II.A e II.B, a seguito di valutazioni condotte da ARPA Lombardia e pubblicate nell’applicativo sul sito istituzionale di Regione Lombardia, come segue: • se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì, l'analisi dei dati emessa da ARPA Lombardia evidenziasse una variazione in aumento del livello esistente, ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell’aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo, dando adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.
SANZIONI
• La sanzione prevista per l'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione di cui ai punti I.A, I.B e I.C varia da € 75,00 a € 450,00 ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 24/2006;
• L’inosservanza delle misure di cui ai punti II.A.1, II.A.2, II.A. 3, II.B.1 e II.B.2 sarà punita ai sensi degli artt. 6 e 7, c. 13-bis del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. con una sanzione pecuniaria amministrativa da € 168,00 a € 679,00 (pagamento in misura ridotta € 168,00 ed in misura scontata del 30% € 117,60) fatti salvi gli aggiornamenti previsti dall’art. 195, c. 3 del medesimo D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.;
• L’inosservanza dei restanti divieti e prescrizioni di cui ai punti II.A. 4, II.A. 5, II.A.6, II.A.7, II.A.8 e II.B.3 sarà punita, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di € 500,00, con applicazione dell’art. 16 della L. n. 689/1981